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	<description>Costruzioni e ristrutturazioni edilize</description>
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		<title>Agevolazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche</title>
		<link>https://www.calandrinogroup.it/2023/01/26/news/7673/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[calandrino.group]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 10:11:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[architettoniche]]></category>
		<category><![CDATA[barriere]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Per i contribuenti che effettuano interventi per eliminare le barriere architettoniche, la normativa tributaria prevede diverse tipologie di agevolazioni: la detrazione Irpef per ristrutturazione edilizia dell’immobile, disciplinata dall’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e) la nuova detrazione del 75%, valida solo per l’anno 2022, introdotta dalla legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) la...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.calandrinogroup.it/2023/01/26/news/7673/">Agevolazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche</a> proviene da <a href="https://www.calandrinogroup.it">Calandrino Group</a>.</p>
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									<p>Per i contribuenti che effettuano interventi per eliminare le barriere architettoniche, la normativa tributaria prevede diverse tipologie di agevolazioni:</p>
<ul>
<li>la detrazione Irpef per ristrutturazione edilizia dell’immobile, disciplinata dall’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e)</li>
<li>la nuova detrazione del 75%, valida solo per l’anno 2022, introdotta dalla legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022)</li>
<li>la detrazione del 110% (<em>Superbonus</em>) prevista per gli interventi “trainati”, se eseguiti congiuntamente a determinati interventi “trainanti”.</li>
</ul>
<p><strong>LA DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA</strong></p>
<p>Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di una detrazione Irpef pari al:</p>
<ul>
<li><strong>50%</strong>, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2024</li>
<li><strong>36%</strong>, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2025.</li>
</ul>
<p>Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:</p>
<ul>
<li>quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi)</li>
<li>i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.</li>
</ul>
<p class="alert alert-info" role="alert">La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento della persona con disabilità.</p>
<p>La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna della persona con disabilità.</p>
<p>Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità. Per esempio, non rientrano nell’agevolazione l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse.</p>
<p>Per questi beni, comunque, è già prevista la detrazione Irpef del 19%, in quanto rientranti nella categoria dei sussidi tecnici e informatici.</p>
<p>Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano:</p>
<ul>
<li>la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione</li>
<li>la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.</li>
</ul>
<p class="alert alert-info" role="alert">Tutte le indicazioni utili per usufruire della detrazione (per esempio, l’obbligo di pagare le spese con bonifico, quello di ripartire la detrazione in dieci anni) sono illustrate nella guida “<strong>Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali</strong>” consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “<a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agenzia/agenzia-comunica/prodotti-editoriali/guide-fiscali/agenzia-informa">l’Agenzia informa</a>”.</p>
<p><strong>LA DETRAZIONE DEL 75% PER L’ANNO 2022</strong></p>
<p>La legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha introdotto una nuova agevolazione, valida solo per le spese sostenute nel 2022, per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.</p>
<p>Consiste in una detrazione d’imposta del <strong>75%</strong> delle spese documentate sostenute nel periodo <strong>tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022</strong> e va ripartita tra gli aventi diritto in <strong>5 quote</strong> annuali di pari importo.</p>
<p>La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:</p>
<ul>
<li><strong>50.000 euro</strong>, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno</li>
<li><strong>40.000 euro</strong>, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari</li>
<li><strong>30.000 euro</strong>, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.</li>
</ul>
<p>Per usufruire dell’agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).</p>
<p>La detrazione spetta anche per gli <strong>interventi di automazione degli impianti</strong> degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.</p>
<p>In alternativa alla detrazione, è possibile optare:</p>
<ul>
<li>per la cessione ad altri soggetti del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante</li>
<li>per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolati (cosiddetto sconto in fattura).</li>
</ul>
<p><strong>LA DETRAZIONE DEL 110% (SUPERBONUS) PER INTERVENTI “TRAINATI”</strong></p>
<p>Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone con disabilità grave, è possibile usufruire del “Superbonus” (detrazione del 110%). Per richiedere tale agevolazione è però necessario che questi lavori siano eseguiti congiuntamente a interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (cosiddetti interventi trainanti).</p>
<p>Inoltre, in alternativa alla detrazione, è possibile optare per la cessione ad altri soggetti del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante o per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cosiddetto sconto in fattura).</p>
<p>Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 novembre 2021 sono state fornite le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione delle opzioni</p>
<p class="alert alert-info" role="alert">Tutte le indicazioni utili per usufruire del Superbonus sono illustrate nell’<a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/superbonus-110%25">area tematica</a> del sito internet dell’Agenzia delle entrate dedicata all’agevolazione e nella guida “<strong>Superbonus 110%</strong>” consultabile nella sezione “<a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/agenzia-comunica/prodotti-editoriali/guide-fiscali/agenzia-informa">l’Agenzia informa</a>”.</p>								</div>
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				</div>
		<p>L'articolo <a href="https://www.calandrinogroup.it/2023/01/26/news/7673/">Agevolazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche</a> proviene da <a href="https://www.calandrinogroup.it">Calandrino Group</a>.</p>
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		<item>
		<title>Agevolazioni prima casa under 36</title>
		<link>https://www.calandrinogroup.it/2023/01/26/news/https-www-agenziaentrate-gov-it-portale-agevolazioni-prima-casa-under-36/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[calandrino.group]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 10:01:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Building]]></category>
		<category><![CDATA[Construction]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>AGEVOLAZIONI MUTUO PRIMA CASA UNDER 36</p>
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										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="5053" class="elementor elementor-5053">
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									<h1><strong>AGEVOLAZIONI MUTUO PRIMA CASA UNDER 36</strong></h1>
<p style="margin-bottom: 10px; color: #1c2024; font-family: 'Titillium Web', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14.08px;">Per favorire l’autonomia abitativa dei <strong>giovani di età inferiore a 36 anni</strong>, il decreto legge n. 73/2021 (noto come decreto “Sostegni bis”) ha introdotto nuove agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette per l’acquisto della “prima casa”.<br />Tali agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso <strong>tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023</strong>. La legge di bilancio 2022, infatti, ha prorogato di sei mesi il termine originario del 30 giugno 2022 previsto dal decreto “Sostegni bis”. La legge di bilancio 2023 proroga ulteriormente di un anno le agevolazioni “prima casa under 36”.</p>
<h2 style="font-family: 'Titillium Web', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: 600; line-height: 1.1; color: #1c2024; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; font-size: 1.8em;">In cosa consistono</h2>
<p style="margin-bottom: 10px; color: #1c2024; font-family: 'Titillium Web', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14.08px;">La norma prevede i seguenti benefici:</p>
<ul style="margin-bottom: 10px; padding-left: 2em; color: #1c2024; font-family: 'Titillium Web', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14.08px;">
<li>per le compravendite non soggette a Iva, <strong>esenzione</strong> dal pagamento dell’<strong>imposta di registro, ipotecaria e catastale</strong></li>
<li>per gli acquisti soggetti a Iva, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un <strong>credito d’imposta</strong> di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore.</li>
</ul>
<p style="margin-bottom: 10px; color: #1c2024; font-family: 'Titillium Web', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14.08px;">Il credito d’imposta può essere</p>
<ul style="margin-bottom: 10px; padding-left: 2em; color: #1c2024; font-family: 'Titillium Web', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14.08px;">
<li>portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito</li>
<li>utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato</li>
<li>utilizzato in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928” (istituito con la risoluzione n. 62/2021)</li>
<li><strong>esenzione</strong> dall’<strong>imposta sostitutiva</strong> per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.</li>
</ul>
<blockquote>
<h6><strong><span style="color: #339966;">Come per gli altri atti di acquisto assoggettati all’imposta di registro proporzionale, anche quello di acquisto prima casa “under 36” è esente, inoltre, dall’imposta di bollo.</span></strong></h6>
</blockquote>
<h2>A chi spettano</h2>
<p>Possono beneficiare delle agevolazioni i giovani che:</p>
<ul>
<li><strong>non hanno ancora compiuto i 36 anni di età</strong> nell’anno in cui l’atto è stipulato</li>
<li>hanno un <strong>indicatore</strong> <strong>ISEE</strong> (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) <strong>non superiore a 40.000 euro annui</strong>.</li>
</ul>
<p>L’ISEE viene calcolato sui redditi percepiti e il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la presentazione all’Inps della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.</p>
<p>Per gli atti stipulati nel 2022, l’ISEE è riferito ai redditi e al patrimonio del 2020; per gli atti stipulati nel 2023, l’ISEE è quello del 2021. </p>
<blockquote>
<p><strong><span style="color: #339966;">ATTENZIONE</span></strong><br /><strong><span style="color: #339966;">Il “nucleo familiare”, ai fini ISEE, è costituito (ai sensi dell’articolo 3 del DPCM n. 159/2013) dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatte salve le eccezioni stabilite dallo stesso articolo.</span></strong></p>
</blockquote>
<p>L’ISEE ordinario ha validità a decorrere dal 1° gennaio o, se successiva, dalla data di presentazione della DSU, fino al 31 dicembre dell’anno a cui fa riferimento.<br />Se la situazione lavorativa, economica o patrimoniale dei componenti del nucleo familiare è significativamente variata rispetto alla situazione rappresentata nella DSU ordinaria è consentito far ricorso all’ISEE corrente.<br />Si tratta dei casi di:</p>
<ul>
<li>sospensione, riduzione o perdita dell&#8217;attività lavorativa</li>
<li>interruzione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari</li>
<li>diminuzione (rispetto all&#8217;ISEE ordinario) superiore al 25% del reddito familiare complessivo</li>
<li>diminuzione (rispetto all&#8217;ISEE ordinario) superiore al 20% della situazione patrimoniale.</li>
</ul>
<p>L’ISEE corrente, a differenza di quello ordinario, in caso di variazione della sola componente reddituale, ha una validità ridotta (sei mesi dalla data di presentazione del modulo sostitutivo della DSU). Nel caso di aggiornamento della sola componente patrimoniale, o di entrambe le componenti reddituale e patrimoniale, ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo della DSU.<br />In ogni caso, se intervengono variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.<br />Per informazioni più dettagliate in merito all’ISEE corrente si veda il messaggio INPS n. 3155 del 21 settembre 2021.</p>
<blockquote>
<p><strong><span style="color: #339966;">Come chiarito nella circolare n. 12/2021 dell’Agenzia delle entrate, l&#8217;ISEE si applica anche agli atti di compravendita soggetti a Iva.</span></strong></p>
</blockquote>
<p>I requisiti sopra indicati vanno ad aggiungersi a quelli già stabiliti per usufruire dell’agevolazione “prima casa” (descritti nel capitolo 4). In sintesi, è necessario che l’acquirente:</p>
<ul>
<li>abbia o stabilisca la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile</li>
<li>dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare</li>
<li>dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”. In caso contrario, è necessario vendere l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.</li>
</ul>
<h2>I requisiti oggettivi</h2>
<p>Con riferimento agli immobili e alle tipologie di atti agevolabili occorre fare riferimento sempre alle disposizioni che disciplinano le agevolazioni “prima casa”.<br />Tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali:</p>
<ul>
<li>A/2 (abitazioni di tipo civile)</li>
<li>A/3 (abitazioni di tipo economico)</li>
<li>A/4 (abitazioni di tipo popolare)</li>
<li>A/5 (abitazione di tipo ultra popolare)</li>
<li>A/6 (abitazione di tipo rurale)</li>
<li>A/7 (abitazioni in villini)</li>
<li>A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).</li>
</ul>
<p>I benefici si estendono anche per l’acquisto delle pertinenze dell&#8217;immobile principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria e destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell&#8217;acquisto agevolato.<br />L&#8217;acquisto della pertinenza può avvenire contestualmente a quello dell’abitazione principale, o anche con atto separato, purché stipulato entro il termine di validità temporale dell’agevolazione e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti.<br />Le agevolazioni non sono ammesse, invece, per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).<br />Per quanto riguarda gli atti agevolabili, i benefici fiscali si applicano a tutti gli atti comportanti il trasferimento a titolo oneroso della proprietà (o quota di comproprietà), il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) delle case di abitazione sopra indicate.</p>
<blockquote>
<p class="alert alert-info" role="alert"><strong><span style="color: #339966;">Le agevolazioni non si applicano ai contratti preliminari di compravendita (alla stipula del contratto definitivo di compravendita oggetto di agevolazione, è possibile però presentare istanza di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra). Ne beneficiano, invece, gli immobili acquistati all’asta.</span></strong></p>
</blockquote>
<h2>Mancanza dei requisiti e decadenza dalle agevolazioni</h2>
<p>La norma che ha introdotto le agevolazioni ha previsto anche le conseguenze nel caso di “insussistenza” delle condizioni e dei requisiti per usufruirne o di “decadenza” dalle stesse agevolazioni.<br />Più precisamente, prevede il recupero delle imposte dovute, l’applicazione degli interessi e l’irrogazione di sanzioni, secondo quanto stabilito per le ipotesi di decadenza dalle agevolazioni prima casa.<br />Con la circolare n. 12/2021 l’Agenzia delle entrate ha precisato, in proposito, che:</p>
<ul>
<li>se viene riscontrata solo l’insussistenza dei requisiti previsti specificamente per le agevolazioni “prima casa under 36” (per esempio, il valore ISEE o il periodo temporale di validità delle agevolazioni), ma sussistono i requisiti e le condizioni per l’applicazione dell’agevolazione “prima casa”
<ul>
<li>per gli atti soggetti a imposta di registro viene recuperata questa imposta (nella misura del 2%) e le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa di 50 euro ciascuna</li>
<li>per gli acquisti soggetti a Iva, invece, viene meno il credito d’imposta con il conseguente recupero dello stesso (oltre all’applicazione di sanzioni e interessi), nel caso sia già stato utilizzato.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Resta ferma l’applicazione dell’Iva con l’aliquota del 4%</p>
<ul>
<li>nelle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni prima casa, che si verifica in caso di
<ul>
<li>dichiarazione mendace, resa nell’atto di acquisto, circa la sussistenza dei requisiti</li>
<li>mancato trasferimento della residenza nei termini previsti</li>
<li>alienazione infraquinquennale non seguita dal riacquisto entro l’anno</li>
<li>mancata alienazione della precedente “prima casa” entro l’anno dall’acquisto della nuova “prima casa”</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>venendo meno i presupposti per godere delle agevolazioni “prima casa”, l’imposta di registro è determinata nella misura del 9%, le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna, oltre all’applicazione di interessi e sanzioni. Il credito d’imposta viene meno (con il recupero dello stesso e l’applicazione di sanzioni e interessi), oltre alle conseguenze in materia di Iva per la decadenza dalle agevolazioni “prima casa” (di cui al n. 21 della Tabella A, parte II, allegata al Dpr n. 633/1972).</p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>
		<p>L'articolo <a href="https://www.calandrinogroup.it/2023/01/26/news/https-www-agenziaentrate-gov-it-portale-agevolazioni-prima-casa-under-36/">Agevolazioni prima casa under 36</a> proviene da <a href="https://www.calandrinogroup.it">Calandrino Group</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Bonus Conto termico</title>
		<link>https://www.calandrinogroup.it/2023/01/26/news/how-to-use-safety-signs/</link>
		
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		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 10:00:23 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>CON IL CONTO TERMICO È POSSIBILE RIQUALIFICARE I PROPRI EDIFICI E MIGLIORARNE LE PRESTAZIONI ENERGETICHE Il Conto Termico incentiva interventi per l&#8217;incremento dell&#8217;efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. I beneficiari sono principalmente le Pubbliche amministrazioni, ma anche imprese e privati, che potranno accedere a fondi per 900 milioni di euro annui, di cui 200 destinati alle...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.calandrinogroup.it/2023/01/26/news/how-to-use-safety-signs/">Bonus Conto termico</a> proviene da <a href="https://www.calandrinogroup.it">Calandrino Group</a>.</p>
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									<blockquote>
<h2><span style="color: #339966;"><strong>CON IL CONTO TERMICO È POSSIBILE RIQUALIFICARE I PROPRI EDIFICI E MIGLIORARNE LE PRESTAZIONI ENERGETICHE</strong></span></h2>
</blockquote>
<p>Il<strong> Conto Termico</strong> incentiva interventi per l&#8217;<strong>incremento </strong>dell&#8217;<strong>efficienza energetica</strong> e la <strong>produzione di energia termica</strong> da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. I beneficiari sono principalmente le Pubbliche amministrazioni, ma anche imprese e privati, che potranno accedere a fondi per <strong>900 milioni </strong>di euro<strong> </strong>annui, di cui <strong>200</strong> destinati alle PA. </p>
<p>Grazie al Conto Termico è possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne le prestazioni energetiche, riducendo in tal modo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta. Recentemente, il Conto Termico <strong>è stato rinnovato</strong> rispetto a quello introdotto dal <span class="ms-rteThemeBackColor-1-0"><strong>D.M. 28/12/2012</strong></span>.</p>
<p>Oltre ad un ampliamento delle modalità di accesso e dei soggetti ammessi (sono ricomprese fra le PA anche le società cooperative sociali e le cooperative di abitanti), sono previsti nuovi interventi di efficienza energetica. E&#8217; stata inoltre rivista la dimensione degli impianti ammissibili e snellita la procedura di accesso diretto per apparecchi con caratteristiche già approvate e certificate (<span class="ms-rteThemeBackColor-1-0"><strong>Catalogo</strong></span>).</p>
<p>Il limite massimo per l&#8217;<strong>erogazione</strong> degli incentivi in un&#8217;<strong>unica rata</strong> è di <strong>5.000 euro</strong> e i tempi di pagamento sono all&#8217;incirca di 2 mesi.</p>
<div class="strip-box sfondoGrigioChiaro">
<blockquote>
<h2><span style="color: #339966;">LE REGOLE</span></h2>
</blockquote>
</div>
<div class="strip-text">
<p>Di seguito i requisiti, le modalità d&#8217;accesso e la regolamentazione sugli incentivi del Conto Termico.</p>
<p>Requisiti e modalità d&#8217;accesso. I soggetti che possono richiedere gli incentivi del nuovo Conto Termico sono:</p>
<p> </p>
<ul>
<li>Le Pubbliche amministrazioni Sono inclusi gli ex Istituti Autonomi Case Popolari, le cooperative di abitanti iscritte all&#8217;Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi costituiti presso il Ministero dello Sviluppo Economico, nonché le società a patrimonio interamente pubblico e le società cooperative sociali iscritte nei rispettivi albi regionali.</li>
<li>I soggetti privati: L&#8217;accesso ai meccanismi di incentivazione può essere richiesto direttamente da questi soggetti o tramite una ESCO: le Pubbliche amministrazioni dovranno sottoscrivere un contratto di prestazione energetica, i soggetti privati un contratto di servizio energia. </li>
</ul>
<p>Nello specifico, dal 19 luglio 2016 possono presentare richiesta di incentivazione al GSE solamente le ESCO in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352. L&#8217;accesso agli incentivi può avvenire attraverso due modalità:</p>
<p> </p>
<ul>
<li> tramite Accesso Diretto: la richiesta deve essere presentata entro 60 giorni dalla fine dei lavori.</li>
</ul>
<p> </p>
<p>È previsto un iter semplificato per gli interventi riguardanti l&#8217;installazione di apparecchi di piccola taglia (per generatori fino a 35 kW e per sistemi solari fino a 50 m2) nel caso di installazione di componenti con caratteristiche garantite che sono contenuti nel Catalogo degli apparecchi domestici, pubblicato e aggiornato periodicamente dal GSE.</p>
<p> </p>
<ul>
<li> tramite Prenotazione: per gli interventi ancora da realizzare, esclusivamente nella titolarità delle PA o delle ESCO che operano per loro conto, è possibile prenotare l&#8217;incentivo prima ancora che l&#8217;intervento sia realizzato e ricevere un acconto delle spettanze all&#8217;avvio dei lavori, mentre il saldo degli importi dovuti sarà riconosciuto alla conclusione dei lavori, in analogia a quanto viene attuato per la modalità in Accesso Diretto. </li>
</ul>
<p> </p>
<p>Per la prenotazione dell&#8217;incentivo, le PA possono presentare una domanda a preventivo, trasmettendo al GSE uno dei seguenti set di documenti: </p>
<p> </p>
<ul>
<li>una Diagnosi Energetica e un atto amministrativo attestante l&#8217;impegno alla realizzazione di almeno un intervento tra quelli indicati nella Diagnosi Energetica stessa;</li>
<li> un contratto di prestazione energetica stipulato tra la PA e una ESCO oppure copia del contratto stipulato per l&#8217;affidamento, a seguito di gara, del servizio energia pertinente all&#8217;intervento proposto;</li>
<li> un provvedimento o un atto amministrativo attestante l&#8217;avvenuta assegnazione dei lavori con il verbale di consegna dei lavori stessi. </li>
</ul>
<p> </p>
<p>Sia la domanda presentata in accesso diretto che quella mediante prenotazione sono valutate dal GSE secondo le disposizioni dei procedimenti amministrativi regolati dalla Legge 241/90.</p>
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